Monitoraggio del contagio: fiducia nelle autorità sanitarie, ma è necessario rendere pubblici tutti i dati.
Per un efficace controllo e gestione per il contagio da COVID è necessario che si evitino fraintendimenti come quelli di questi giorni relativi alla tipologia dei dati comunicati dalla Provincia al pubblico e alle autorità nazionali.
Nella certezza che le autorità sanitarie locali adempiano puntualmente alla raccolta e al controllo dei dati previsti dall'ultimo Decreto del Ministero della Salute, chiediamo al Presidente e all'assessore competente che siano forniti tutti i dati previsti dalla normativa citata .
Questo costituirebbe esempio di totale trasparenza e chiarezza e rafforzerebbe la fiducia nelle autorità sanitarie e nelle istituzioni. In particolare si fa riferimento alla tabella contenuta nel decreto che definisce i 5 possibili livelli di rischio in un territorio.
Di seguito il testo dell'interrogazione depositata in data odierna dal gruppo consiliare del PATT.
AGGIORNARE E RENDERE NOTI I DATI DI MONITORAGGIO DEL COVID
Con decreto del Ministro della Salute, di data 30 aprile 2020, sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.
Gli allegati al decreto definiscono le attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020.
Nel testo si richiama quanto segue :
“Allo stato attuale dell’epidemia, il consolidamento di una nuova fase, caratterizzata da iniziative di allentamento del lockdown e dalla loro progressiva estensione, può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell’andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale. Altri presupposti sono il grado di preparedness e tenuta del sistema sanitario, per assicurare l’identificazione e gestione dei contatti, il monitoraggio dei quarantenati, una adeguata e tempestiva esecuzione dei tamponi per l’accertamento diagnostico dei casi, il raccordo tra assistenza primaria e quella in regime di ricovero, nonché la costante e tempestiva alimentazione dei flussi informativi necessari, da realizzarsi attraverso l’inserimento dei dati nei sistemi informativi routinari o realizzati ad hoc per l’emergenza in corso.
Ne deriva pertanto che è sulla base di tali presupposti che deve essere valutata la situazione sanitaria in ogni regione e che la raccolta dei dati la cui lettura consente tale valutazione deve pertanto risultare omogenea in ogni regione.
A questo scopo, sempre negli allegati al decreto, sono elencati 21 indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati, attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di ottenere dati aggregati nazionali, regionali e locali.
È sulla base di tali indicatori che può essere analizzata e definita la valutazione del rischio, definito come la combinazione della probabilità e dell’impatto di una minaccia sanitaria.
Nel testo degli allegati viene indicata anche la procedura da adottare per tale valutazione, attraverso due specifici diagrammi di flusso che restituiscono il giudizio incrociando le risultanze di ciascuno di essi in apposita matrice.
Le classi di rischio che possono derivarne e definite dalla stessa matrice sono le seguenti:
- Rischio Molto Basso
- Rischio Basso
- Rischio Moderato
- Rischio Alto
- Rischio Molto Alto
Sempre gli stessi allegati al Decreto prescrivono che “una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/ P.A. deve avvenire almeno settimanalmente”.
Tutto ciò premesso,
si interroga il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per conoscere:
• se e quando siano state effettuate per la Provincia di Trento le valutazioni del rischio di cui al Decreto Ministro della Salute 30 aprile 2020, citate in premessa, e quali ne siano gli esiti;
• se ritengano utile pubblicare giornalmente o settimanalmente gli esiti di tali valutazioni sul sito della Provincia e in caso di risposta affermativa da quando intendano provvedervi;
• se ritengano opportuno disporre la pubblicazione e il periodico aggiornamento dei risultati di monitoraggio relativi ai 21 indicatori di cui al Decreto citato in premessa e in caso di risposta affermativa da quando intendano provvedervi;
• se non si ritenga opportuno, e in caso di risposta affermativa se si intende provvedervi, fornire al Consiglio Provinciale l’esito delle valutazioni di cui a punti 1. 2. 3. in tempo utile per la seduta straordinaria del 20 maggio prossimo.
A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
Trento,14 maggio 2020
Ugo Rossi, Michele Dallapiccola, Paola Demagri
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