La risposta dell'Assessore regionale agli Enti Locali, Claudio Cia, all'interrogazione regionale n.29 del consigliere Paolo Ghezzi.
- risposta interrogazione regionale n.29 -
L’interrogazione n. 29/XVI trae origine dalla recente approvazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021”, che ha aggiunto all’articolo 48 del Codice degli enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 un nuovo comma 5-bis relativo all’istituzione presso la giunta regionale dell’Albo dei sindaci emeriti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. All’Albo sono iscritti i sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la p.a. e che abbiano acconsentito all’iscrizione stessa. Le modalità di tenuta dell’albo e di iscrizione allo stesso sono disciplinate con delibera della giunta regionale.
Il consigliere Ghezzi pone in proposito i seguenti quesiti:
1. qual è il numero di funzionari della Regione che si intende impiegare nelle operazioni attinenti all’attuazione dell’articolo sopra citato (stesura della delibera, applicazione della stessa, ricerca dei sindaci potenzialmente interessati dall’albo ed eventuali eredi, richiesta dell’eventuale opposizione alla pubblicazione, verifica del rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy, controllo della presenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione, revisione, dell’albo, pubblicazione sul sito internet e suo aggiornamento) e di ogni ulteriore attività che si renda necessaria al fine di attuare l’articolo citato?
2. qual è il tempo stimato per funzionario che si stima sia necessario per lo svolgimento di tutte le attività citate nella domanda n. 1?
La delibera di giunta regionale recante le modalità di tenuta dell’Albo e di iscrizione allo stesso sarà approvata nella seduta di giunta del 3 settembrep.v. ed ha richiesto un impegno minimo(poche ore lavorative di un solo funzionario).
La ricerca dei nominativi dei sindaci cessati non comporterà alcun costo, dal momento che tali dati sono già nella disponibilità dell’Ufficio elettorale della Regione. Pur non potendo quantificarlo precisamente in anticipo, si ritiene che l’impegno necessario a contattare i sindaci emeriti risulterà modesto, potendo certamente contare sulla collaborazione dei comuni e dell’associazione degli ex-sindaci. Analogamente, la collaborazione con gli uffici giudiziari consentirà di contenere l’impegno relativo al controllo di eventuali condanne per reati contro la p.a. Si può fin d’ora affermare con certezza che la pubblicazione sul sito internet della Regione dell’Albo dei sindaci emeriti non comporterà costi aggiuntivi.
3. a quanto ammonta il costo del lavoro dei funzionari della Regione per lo svolgimento delle attività citate nella domanda n. 1 e di ogni ulteriore attività che si renda necessaria al fine di attuare l’articolo citato?
L’istituzione dell’Albo dei sindaci emeriti non ha richiesto né richiederà certamente in futuro l’assunzione di ulteriore personale o l’istituzione di una struttura dedicata come sembra paventare l’interrogazione n. 29/XVI. Inoltre, l’istituzione dell’albo e le procedure di iscrizione allo stesso dei sindaci cessati, così come la revisione dell’Albo stesso e il controllo a campione dei requisiti degli iscritti non sono configurati dalla legge e dalla delibera attuativa in termini rigidi e perentori (come avviene, ad esempio in materia di procedimenti elettorali). Pertanto si ritiene che le attività relative all’Albo dei sindaci emeriti potranno essere svolte nell’ambito dell’attività ordinaria dell’Ufficio enti localie della Ripartizione II, senza comportare oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti a bilancio regionale per il funzionamento di tali strutture.
4. quali siano i benefici che si ritiene di ottenere con l’albo dei sindaci emeriti?
5. quali siano le funzioni che l’albo dei sindaci emeriti dovrà assolvere, atteso che una funzione storico-archivistica non sarà fattibile in quanto basterà l’opposizione di un ex sindaco all’iscrizione per rendere l’albo incompleto?
6. se si ritengono tali benefici congrui rispetto ai costi e, non invece eccessivi rispetto alle concrete ricadute pratiche di tale albo?
7. a quali bisogni espressi dalla società civile sia corrisposta l’esigenza di formulare una norma quale sopra citata?
L’interrogazione pone in termini economici e materiali, di concrete ricadute pratiche, la questione del senso dell’istituzione dell’Albodei sindaci emeriti: i “benefici attesi”(questione n. 4),“le funzioni che dovrà assolvere” (questione n. 5), “i bisogni della società civile”ai quali si intende corrispondere (questione n. 7), la congruità del rapporto costi-benefici “rispetto alle concrete ricadute pratiche di tale albo”(questione n. 6). Dimostrando non molta sensibilità rispetto ai valori immateriali coltivati da questa piccola, ma non insignificante, iniziativa dell’Albo dei sindaci emeriti: esprimere apprezzamento e riconoscenza per chi si è messo a disposizione della propria comunitàper uno o più lustri; indicare ai cittadini un percorso di impegno politico-amministrativo, a partire proprio dai comuni; attribuire il giusto rilievo a numerosi esempi - questi sì, concreti - di “educazione civica” declinata in pratica. L’interrogazione n. 29/XVI chiede già nel titolo: SINDACO EMERITO: QUANTO COSTA UN TITOLO INUTILE?Disciplina e onore. Questa è la risposta della Costituzione.L’articolo 54 della Costituzione richiede ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle “con disciplina e onore”. Richieste scomode ed esigenti, nella loro chiarezza e semplicità di formulazione. Valori forse desueti, di cui sembra smarrito il senso. Certamente estranei alle questioni ragionieristiche poste dall’interrogazione n. 29/XVI, ma tanto più necessari alle nostre comunità locali, alle istituzioni dell’autonomia, alla società civile.
Con i migliori saluti.
Claudio Cia
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