L’articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), ha istituito l’assegno unico provinciale al fine di garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi ai nuclei familiari,
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 stabilisce che una quota è diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.
Con decreto del Presidente della Provincia del 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. è stato emanato il regolamento, previsto dall’articolo 28, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2016, che individua i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l’assegno unico provinciale, nonché le condizioni e i requisiti di accesso.
L’articolo 2 del citato regolamento individua, in particolare, quali bisogni specifici per il cui soddisfacimento è erogata la quota dell’assegno unico provinciale:
a) il mantenimento, la cura, l’educazione e l’istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori;
b) l’accesso ai servizi relativi alla prima infanzia;
c) il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare.
Sono arrivate alla scrivente diverse segnalazioni riguardanti ritardi sul pagamento dell'assegno unico, riferito alla quota b2 del sopracitato regolamento, ossia il rimborso della spesa sostenuta dagli utenti beneficiari dei servizi relativi alla prima infanzia (asilo nido).
Alcuni utenti riferiscono di avere avuto il rimborso solamente per il periodo fino a febbraio 2019 e considerato che siamo ormai a fine agosto, è comprensibile il loro malcontento a seguito del disagio economico. Di fatto si trovano a pagare la retta dei figli senza avere il contributo sul quale hanno fatto affidamento nel momento dell’iscrizione all’asilo nido. Tale scelta, a detta degli interessati, è stata considerata un costo sostenibile proprio perché contavano sulla quota erogata dalla Provincia.
Tutto ciò premesso interrogo il presidente della Provincia per sapere:
se corrisponde al vero che i pagamenti riferiti alla quota b2 dell’assegno unico, ossia il rimborso della spesa sostenuta dagli utenti beneficiari dei servizi relativi alla prima infanzia (asilo nido), siano così in ritardo;
in caso di risposta affermativa, quale sia la motivazione e se tale disservizio sia imputabile alla Provincia o a chi deve comunicare al servizio provinciale il pagamento della retta;
se non reputi fondamentale che i pagamenti dei contributi oggetto della presente interrogazione rispettino tempi idonei a consentire alle giovani famiglie una spesa altrimenti non sostenibile.
Cons. Lucia Coppola
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