In Provincia di Trento a differenza che nel resto d'Italia non si rivelano i dati specifici in merito ai premi di risultato dei dirigenti, in quella che è una palese violazione delle raccomandazioni dell'Anac.
Non viene rivelato l'ammontare complessivo dello stipendio, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti e nemmeno c'è disponibilità a far luce sui criteri, le procedure e i sistemi di misurazione e valutazione delle loro performance. Come viene premiato ciascuno specifico dirigente e perché? In Trentino non si dice, e peggio, non si vuol dire.
Il M5S aveva proposto un emendamento per mettere a posto le cose ma la maggioranza lo ha bocciato a dimostrazione di quanto ci tengano alla trasparenza e alla verificabilità oggettiva dell'attività dei dirigenti. Anzi, a dar conto dell'elemento "ambientale", in aula la maggioranza il no alla trasparenza lo ha pure scandito con un coro da stadio mentre gli altri gruppi consiliari mostravano completo disinteresse al tema.
Evidentemente questi signori preferiscono il sistema attuale dove non si riesce a sapere a quanto ammontano queste cifre e in base a quali risultati vengono erogate.
Noi comunque non ci diamo per vinti. Ci hanno bocciato un emendamento? Risponderanno a un'interrogazione, così almeno dovranno spiegare ai cittadini perché non ne vogliono sapere di rendere pubblico ciò che dovrebbe esserlo, come si fa nel resto del Paese.
Di seguito si fornisce il testo dell'Interrogazione n. 703/XVI a risposta scritta: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo del Documento di Economia e Finanza Provinciale 2020-2022 al punto 7.2.2. si individua il seguente passaggio:
“Assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e proseguire nell’azione di prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità, in un’ottica di maggiore integrazione e complementarietà anche con i controlli sulla legalità”;
il 23 gennaio 2017 veniva presentata la petizione provinciale 19/XV “Per un Trentino più trasparente” con cui si chiedeva di aggiornare la legge provinciale 4/2014 adattando integralmente le disposizioni e gli obiettivi contenuti nei D.lgs. 33/2013 e 97/2016. La petizione dell’associazione Più Democrazia in Trentino aveva il fine di spronare l’assemblea legislativa provinciale ad adottare i provvedimenti necessari a innovare e adeguare le prassi e la normativa locale in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza alle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e alle migliori pratiche nazionali;
con la nota n. 0172222 del 21/11/2016 il presidente pro tempore dell’associazione Più Democrazia in Trentino chiedeva al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione un parere in merito alla petizione presentata al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige / Südtirol “Uniformare le norme sulla trasparenza dei comuni del Trentino-Alto Adige al resto d’Italia”;
il 15 marzo 2017 il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone rispondeva (prot. 40040 - SG - URAC Ufficio P.N.A. e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza) come segue:
ln relazione alla richiesta di cui all'oggetto, desidero rappresentarLe che l’Autorità non può esprimersi con un parere su una petizione legislativa, seppur riguardante questioni che attengono alla trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.
Al riguardo, la invito a consultare la Delibera n.1310, approvata dall’Anac il 28/12/2016, concernente “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
nell’adunanza del 28 dicembre 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione approvava in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e ne disponeva la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC. Nella delibera, al paragrafo 1.4 si specificava quanto segue:
“1.4. Regioni a statuto speciale e Province autonome: «Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 non hanno interessato le norme transitorie e finali contenute nell’art. 49 del d.lgs. 33/2013. Resta fermo quindi che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti (co. 4). Si evidenzia al riguardo che, anche alla luce dell’esperienza maturata dall’Autorità nell’esercizio della attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle “forme e modalità” attuative delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel d.lgs. 33/2013. Ciò vuol dire che non possono essere previste, comunque, deroghe ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza»”;
con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 l’ANAC emanava dei chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 14 del dl lsg. n.33/2013 riguardante gli Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, a seguito della sentenza della Consulta n. 20 del del 23 gennaio 2019. Di seguito si riportano i passaggi della delibera utili ai fini della presente interrogazione:
La Corte ha cura di precisare, inoltre, che la pubblicazione dei dati inerenti alla situazione economica dei dirigenti pubblici non è tale da costituire un rischio per valori costituzionalmente tutelati quali la sicurezza o la libertà degli interessati (art. 2 e 13 Cost.), né può in alcun modo rappresentare fonte per questi di un pregiudizio alla dignità personale. Trattasi, infatti, di dati che esulano dalla sfera prettamente personale e sono direttamente connessi all’espletamento dell’incarico e delle funzioni di natura dirigenziale assegnati. Giova sottolineare che la piena conformità costituzionale dell’art. 14, co. 1, lett. c) è riconosciuta dalla Corte adottando come parametro di riferimento una definizione molto ampia di incarico dirigenziale riferita “ai soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della PA”. La pronuncia riguarda, cioè, direttamente, tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dalla tipologia di amministrazione presso cui prestano servizio;
Quanto ai dirigenti, le affermazioni fatte dalla Corte sono impostate secondo una definizione molto ampia di incarico dirigenziale riferita “ai soggetti responsabili ad ogni livello del buon andamento della p.a.”. La pronuncia, cioè, riguarda direttamente tutti i dirigenti pubblici indipendentemente dalla tipologia di amministrazione presso cui prestano servizio. Dunque, la lett. c) dell’articolo sopra richiamato, come già previsto dalla delibera n. 241/2017, di cui si conferma la piena operatività, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento;
La Corte, come anticipato sopra, ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-ter. La norma, pertanto, è pienamente vigente. Resta, quindi, fermo quanto disposto nella delibera 241/2017, secondo cui i dirigenti sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (par. 3 – Obbligo di comunicazione per i dirigenti). A tale obbligo corrisponde quello dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato;
in considerazione dei rilievi dell’Anac e della Corte Costituzionale tramite i quali pare definitivamente assodato che le norme statale in materia di trasparenza debbano essere applicate anche dalle pubbliche amministrazioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione TAA, gli interroganti ritengono che le informazioni attualmente pubblicate nelle pagine “Personale” e “Performance” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5” siano carenti e non in linea con i principi e le linee guida enunciati dalla Corte Costituzionale e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
in considerazione del fallimento dei tentativi di adeguare la normativa provinciale tramite la petizione legislativa 19/XV e con la proposta di specifici emendamenti presentati al disegno di legge di iniziativa giuntale 21/XVI con cui veniva modificata la legge provinciale sul personale 7/1997 a cui rimanda la legge provinciale 4/2014 (vedi emendamento n.469 all’art.7), gli interroganti ritengono che l’amministrazione provinciale debba adoperarsi, anche in assenza di previsioni legislative provinciali specifiche, per allinearsi agli standard di trasparenza raggiunti dal resto del Paese;
tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere:
se intenda assicurare la pubblicazione in forma chiara e intelligibile, entro il 31 luglio 2020, nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali della Provincia di Trento e degli enti strumentali previsti dall'art.33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):
1. dei dati relativi all'ammontare complessivo dello stipendio, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale relativo alla verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale ai sensi dell'art.19 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e l'ammontare delle retribuzioni di risultato effettivamente erogate;
2. delle informazioni relative ai criteri, alle procedure e ai sistemi di misurazione e valutazione della performance per la valutazione del personale con qualifica di dirigente e di direttore per l'assegnazione della retribuzione di risultato e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità dei dirigenti e dei direttori.
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Alex Marini (M5S)
Consigliere della Provincia autonoma di Trento
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