Considerato che:
lo scorso 29 settembre 2020 il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso di un cittadino etiope, appoggiato dall'associazione Asgi (Associazione Studi per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) contro la norma voluta dalla Giunta Fugatti che prevede il requisito di dieci anni di residenza in Italia per accedere alle case popolari. Sono state contestate sia l'illogicità di richiedere un requisito di lungo-residenza sul territorio nazionale per una prestazione di carattere provinciale, sia gli effetti discriminatori della norma che portava alla esclusione di molti cittadini stranieri, anche se inseriti da tempo nel contesto nazionale e trentino. Di seguito l'ordine a Provincia e Comune di Trento di disapplicare la norma.
In seguito la Giunta Fugatti ha deciso di impugnare la decisione del Tribunale, ma questa iniziativa è stata nuovamente stoppata dalla Corte di Appello che ha respinto la sospensiva richiesta dal ricorso.
Considerato inoltre che:
nell’agosto 2020 è stata introdotta dalla Giunta provinciale una norma che prevede per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea l'obbligo, per accedere all'edilizia agevolata, della presentazione della documentazione attestante la condizione economico-patrimoniale dei componenti del nucleo familiare nel paese di origine e di provenienza. Documentazione che spesso è impossibile da recuperare in quanto tanti paesi non hanno un’anagrafe tributaria.
Il 29 gennaio 2021 la Corte Costituzionale ha bocciato un'analoga norma della regione Abruzzo che è stata dichiarata irragionevole in quanto non dimostra nulla dell'effettivo bisogno di un alloggio in Italia. Solo chi non ha la residenza fiscale in Italia è obbligato a fornire una documentazione ulteriore.
Considerato che l'articolo 3 della Costituzione sancisce che la dignità della persona non può essere graduata, che il non pieno riconoscimento dei diritti sociali determina la mancata integrazione nel tessuto sociale di un territorio (fatto questo non conveniente per nessuno), creando fasce di esclusione dal diritto alla salute, all'abitazione, al vestiario, alla cultura, all'istruzione. Che possono, quelli si, creare problemi di non integrazione che si riflettono su tutti. Fare differenze in base all’anzianità di residenza è dunque arbitrario, perché non può esserci correlazione tra la durata della residenza e le situazioni riferibili a disagio e bisogno che costituiscono il presupposto delle previdenze sociali.
Il Consiglio della provincia autonoma di Trento
impegna la Giunta provinciale
ad applicare in via generale quanto stabilito dal Tribunale di Trento in data 29 settembre 2020, dalla Corte di Appello di Trento che ha respinto la sospensiva richiesta dalla Provincia sul requisito dei dieci anni di residenza e dalla Corte Costituzionale, per una norma della regione Abruzzo analoga a quella trentina, per quanto riguarda l'obbligo della presentazione per i cittadini stranieri della documentazione attestante la condizione economica-patrimoniale nel paese di origine.
Cons. Lucia Coppola
consigliera provinciale/regionale
Gruppo Misto/Europa Verde
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