Il consigliere Provinciale Pietro De Godenz ha depositato Negli scorsi giorni un disegno di legge per richiedere l'inserimento dell'articolo 17 bis nella legge provinciale sullo sport 2016.
Il tema del ddl è la possibilità per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali di ottenere credito di imposta in seguito alla sponsorizzazione di campagne pubblicitarie a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche e "in particolare" spiega il Consigliere De Godenz "la mia volontà nel presentarlo punta ad un suo ampliamento e a istituire a livello provinciale ciò che a livello nazionale è già previsto nell'articolo 81 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020."
"Nello specifico, infatti" ha continuato De Godenz "a livello nazionale è stato introdotto per il 2020 un nuovo credito d'imposta a tutte le imprese, lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati nel limite massimo complessivo di spesa per lo Stato, stabilito in 90 milioni di euro e, nel caso che le risorse disponibili non fossero sufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue."
"Per quanto riguarda anche il nostro Trentino" ha specificato il consigliere "una grossa limitazione posta da questo articolo è il fatto che vengano esclusi dalle sponsorizzazioni tutti quei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991, la quale concede alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato. E’ chiaro quindi che la maggior parte delle a.s.d. trentine abbiano fatto ricorso a tale regime escludendo quindi la possibilità di accedere alle sponsorizzazioni."
"Ho quindi pensato di proporre una modifica della norma statale" ha continuato De Godenz "per adattarla così alla nostra realtà, inserendola nella legge 4 del 2016, dandole nel contempo una continuità negli anni attraverso due importanti innovazioni rispetto a quella statale. All'interno di quanto propongo, infatti, non sono previste limitazioni per le associazioni - prescindendo quindi dal regime fiscale - ed è stabilito che l’investimento minimo per la campagna pubblicitaria debba essere stabilito al di sopra dei 5000 euro."
"Operando in questo modo" ha spiegato il consigliere della Valle di Fiemme " sarà possibile aprire lo spettro degli aventi diritto, aiutando di fatto tutte quelle società sportive che svolgono attività giovanile sul nostro territorio provinciale e che rappresentano, mi sembra giusto e doveroso ricordarlo, una fondamentale fucina di atleti di prospettiva per il futuro. "
"Credo molto in iniziative come questa" ha concluso De Godenz "si tratta di scelte che ai più potranno apparire poco significanti ma che, invece, sono, unite ad altre che dovremo pensare e concretizzare nei prossimi mesi e anni - non scordando mai la nostra vocazione all'eccellenza sportiva, invernale ma non solo - strategiche per concorrere a sostenere al meglio il nostro sistema provinciale dello sport che ha nelle società e nelle associazioni il suo autentico cuore pulsante" ha concluso Pietro De Godenz.
Ufficio stampa Upt
Sotto si riporta il testo completo del ddl come depositato.
DISEGNO DI LEGGE
Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge provinciale sullo sport 2016: pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche
Art. 1
Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)
1. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:
"Art. 17 bis
Pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche
1. La Provincia concede un contributo pari al 50 per cento dell'investimento alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società sportive professionistiche o di associazioni o società sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti nel settore dell'attività dilettantistica, purché svolgano attività sportiva giovanile con continuità sul territorio provinciale e abbiano sede in provincia. Il contributo è concesso se l'importo complessivo dell'investimento non è inferiore a 5.000 euro. Se le risorse annualmente disponibili non sono sufficienti rispetto alle domande ammesse si ripartisce il contributo concedibile in misura proporzionale fra i beneficiari, con un limite soggettivo pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il contributo è concesso solo se gli investimenti riguardano soggetti con ricavi non superiori a quindici milioni di euro nel periodo d'imposta precedente la richiesta. I ricavi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
3. Il contributo può essere concesso in forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il contributo è concesso, in ogni caso, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis e non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per il medesimo oggetto in base a disposizioni provinciali, statali o europee.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi."
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sull'unità di voto 06.01 (Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 3 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).
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