Lo scopo del presente disegno di legge è quello di introdurre nella legge sulla caccia (L.P. n. 24 del 1991 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”) alcune misure di attenzione con l'obiettivo di tutelare la biodiversità animale, che è condizione irrinunciabile per un territorio sano e in armonia tra tutte le specie, esseri viventi degni di rispetto e cura, che insieme concorrono al comune benessere.
La pratica della caccia si perde nella notte dei tempi, le sue origini vengono fatte risalire tra i due e i tre milioni di anni fa. Con il passare dei secoli però la sua funzione è cambiata, da mezzo di sostentamento necessario a “disciplina sportiva” o passatempo.
Ecco perché è necessario che anche coloro che la praticano e soprattutto la legge che la disciplina si adeguino alla sensibilità generale dei cittadini ma soprattutto alla necessità vitale di garantire la massima tutela a salvaguardia di tutte le specie animali, comprese quelle per cui si operano i cosiddetti “prelievi selettivi”, e in particolare verso le specie protette anche dalla normativa nazionale, perché ritenute in via di estinzione.
A questo proposito preme ricordare che gli animali selvatici, che pure abitano il nostro territorio, “costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato”.
Nella gestione degli animali selvatici dovrebbero perciò essere scongiurate le uccisioni di alcuni esemplari allo scopo di stabilizzare l'accrescimento della popolazione oppure di modificare il rapporto tra i sessi, senza tenere in alcun conto i legami che si stabiliscono tra animali sociali e ambiente e il forte legame che si crea tra genitori e figli.
Dovrebbe ormai essere chiaro che gli animali provano sentimenti esattamente come noi esseri umani e il loro benessere ci deve riguardare sia come istituzioni che come cittadini.
Allo stesso modo non dovrebbero più sussistere dubbi sul fatto che la biodiversità animale, così come quella vegetale, stanno alla base della nostra sopravvivenza su questo Pianeta.
L’articolo 1 introduce appunto lo sviluppo e la protezione della biodiversità.
L'articolo 2 richiama nello specifico la protezione di alcune specie: l'orso, il lupo, lo sciacallo dorato, il gatto selvatico, la lince, la lontra e i loro habitat.
L'articolo 3 prevede la costituzione di un Comitato speciale per la tutela delle specie particolarmente protette con la partecipazione, oltre che dei rappresentanti dell’Amministrazione, anche di quella delle associazioni ambientaliste e di biologi della fauna selvatica.
L'articolo 4 prevede le funzioni del suddetto Comitato.
L'articolo 5 evidenzia i divieti per la tutela delle specie particolarmente protette in considerazione del loro grande valore nel nostro territorio e a salvaguardia della biodiversità animale, valore inestimabile dal punto di vista ambientale, ecologico e etico.
L'articolo 6 definisce e quantifica le sanzioni per chi compie illeciti nei confronti delle specie particolarmente protette.
L'articolo 7 chiarisce che non deriveranno spese accessorie a carico del bilancio provinciale nel caso in cui il presente disegno di legge venisse approvato.
Lucia Coppola
Paolo Ghezzi
consiglieri provinciali Futura 2018
Eventi, manifestazioni e notizie tutte... "di prima mano".
Qui trovi una selezione aggiornata di comunicati e di iniziative così come condivise dai promotori, dagli enti e dalle istituzioni del Trentino.
Per scopire un Trentino fatto di "Emozione", "In-Formazione" e "Innovazione"!
Eventi, manifestazioni, mostre...
Sono tanti gli eventi che ci permettono di provare forti emozioni.
Scopri gli appuntamenti che ci emozionano in Trentino.
Confronti, corsi e rassegne...
per informarsi, formarsi e crescere: riflettiamo in Trentino!